tutto sul biometano - incentivi
sistema di calcolo C.I.C.
Guida agli incentivi previsti per i produttori di biometano avanzato
PROCEDURE E LINEE GUIDA - documentazione G.S.E.

PREMESSA:
Il Decreto interministeriale del 2 marzo 2018 promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e rappresenta un provvedimento strategico che mira a favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di economia circolare e di gestione virtuosa dei rifiuti urbani e degli scarti agricoli.
In particolare il nuovo Decreto ha come obiettivi:
• promuovere maggiormente l’utilizzo del biometano per i trasporti, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti all’Italia dalle direttive europee in termini di utilizzo di carburanti rinnovabili nei trasporti. L’onere dell’incentivo è distribuito sui soggetti che hanno l’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (Soggetti Obbligati);
• favorire le riconversioni degli impianti a biogas, con conseguente riduzione dei costi della componente ASOS della bolletta elettrica;
• promuovere l’incentivazione di impianti di produzione di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano.
COS'E' IL BIOMETANO:
Il biometano è il combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici (purificazione o upgrading), anche svolti in luogo diverso da quello di produzione, è idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione nella rete del gas naturale.
In tale definizione si comprende anche il combustibile prodotto tramite processi di conversione in metano dell’idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi. Il biometano viene definito come avanzato se ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell’allegato 3 del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.
INCENTIVI PREVISTI
Per i produttori di biometano immesso in consumo nei trasporti, tramite impianti di distribuzione stradali, autostradali o privati, è previsto il rilascio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), calcolati secondo le procedure GSE.
Per i produttori di biometano avanzato è previsto:
a) il riconoscimento di un valore pari a 375€ per ogni CIC riconosciuto, considerando anche le eventuali maggiorazioni previste nella quantificazione dei titoli spettanti. Tale incentivazione ha durata massima di 10 anni; successivamente si ha diritto al solo rilascio dei CIC ( che possono essere venduti ad altri operatori);
b) il ritiro, da parte del GSE, anche per un quantitativo parziale, del biometano avanzato ad un prezzo pari al 95% del prezzo medio mensile registrato sul Mercato a Pronti del gas naturale o, in alternativa, la vendita effettuata autonomamente.
Tabella riassuntiva incentivi e principali ricavi:
Tipologia Incentivo Ricavi vendita Durata
Biometano CIC + maggiorazioni Biometano sul mercato Vita impianto
per materie prime
Biometano avanzato 375 €/CIC + maggiorazioni Ritiro Biometano GSE, o Massimo 10 anni*
per impianti pertinenti Biometano sul mercato
* Successivamente si ha diritto al rilascio dei CIC e vendita sul mercato del metano
PROCEDURE APPLICATIVE
ELEMENTI NORMATIVI
Il primo decreto di incentivazione del biometano è stato emanato il 5 dicembre 2013 e riguardava non solo l’incentivazione del biometano con destinazione specifica nei trasporti, ma anche l’incentivazione del biometano immesso in rete senza specifica destinazione d'uso e quello utilizzato per la produzione di energia elettrica in impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).
Il DM 10 ottobre 2014, così come modificato dal nuovo Decreto, disciplina invece le modalità di attuazione degli obblighi di immissione in consumo dei biocarburanti posti in capo ai soggetti obbligati, operatori economici che immettono in consumo benzina e gasolio e che hanno l’obbligo di immetterne una parte sotto forma di biocarburanti.
La verifica degli obblighi di immissione in consumo è gestita dal GSE che opera, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’attuazione esecutiva delle varie fasi del sistema: acquisizione dei dati relativi all’immissione in consumo di carburanti e biocarburanti, emissione dei CIC, raccolta ed elaborazione dei dati sulle emissioni di CO2 dei soggetti obbligati e dei fornitori dei soli GPL e metano, ecc.
Il biometano e tutti i biocarburanti devono rispettare quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012 e s.m.i. per quanto concerne la certificazione della sostenibilità
ONERI DI GESTIONE
Agli impianti ammessi ai meccanismi incentivanti si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE.
Ad ogni richiesta di qualifica infatti sarà applicato un contributo per le spese di istruttoria da corrispondere al momento della richiesta. Inoltre, ogni anno sarà applicato un corrispettivo per gli oneri di gestione così come specificato nelle Modalità operative per il riconoscimento dei costi sostenuti dal GSE.
QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRABILE E GRADUATORIE
Per la gestione dell’incentivazione relativa al biometano avanzato, ogni anno, entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni da parte dei Soggetti Obbligati, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., sulla base delle informazioni ivi contenute, il GSE pubblica una “stima della quantità massima annua ritirabile” per l’anno in corso, espressa in CIC (Certificati di Immissione in Consumo).
Tale stima è determinata a partire dalla quantità di carburanti fossili immessa in consumo nell’anno precedente da parte dei Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo previsto dall’articolo 6 del DM 2 marzo 2018 e dalla percentuale di obbligo avanzato di biometano per l’anno di riferimento.
Il GSE determina, inoltre, il valore della “quantità massima annua ritirabile” per l’anno precedente, espresso in CIC, rideterminato a consuntivo sulla base delle quantità di carburanti fossili realmente immessi in consumo nell’anno di riferimento dai Soggetti Obbligati aderenti al citato meccanismo.
Sulla base della “stima della quantità massima annua ritirabile” il GSE redige una graduatoria stimata degli impianti qualificati in esercizio che richiedono il ritiro dei CIC ed eventualmente del biometano, con evidenza degli impianti rientranti nel meccanismo incentivante.
La “quantità massima annua ritirabile”per l’anno precedente rappresenta invece il riferimento per la redazione della graduatoria definitiva per l’anno precedente.
CHI PUO’ RICHIEDERE L’INCENTIVO
Potranno usufruire degli incentivi i nuovi impianti di produzione di biometano che entreranno in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto (20 marzo 2018) ed entro il 31 dicembre 2022 e quelli esistenti riconvertiti parzialmente o totalmente entro la stessa data, anche con incrementi di potenza.
Possono accedere agli incentivi anche gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022.
Per impianti di produzione di biogas oggetto di riconversione a biometano, già incentivati sulla produzione elettrica, il periodo di diritto è pari a quello spettante per impianti nuovi, ed è possibile: • mantenere l’incentivo per il residuo periodo di diritto su una quota non superiore al 70% della produzione annua media incentivata calcolata a partire dalla data di esercizio commerciale;
• se riconvertiti oltre la data di fine diritto all’incentivo elettrico, ottenere il 70% dei CIC (con ritiro per 10 anni e solo il rilascio dei CIC successivamente, nel caso di biometano avanzato).
Il produttore può richiedere la qualifica:
• in esercizio (dopo l’entrata in esercizio dell’impianto); oppure
• a progetto (in fase di progettazione o realizzazione dell’impianto, effettuando successivamente una richiesta di qualifica in esercizio).
Il rilascio della qualifica avviene entro 120 giorni dalla richiesta, al netto dei periodi necessari per integrare le informazioni fornite.